Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), comunemente definite 'Testamento Biologico' o 'Biotestamento', sono regolamentate dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018
L'articolo 4, in particolare, prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
COME FARE LE D.A.T.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere redatte:
- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per l'annotazione nell'apposito registro.
L'Ufficiale dello Stato Civile non deve partecipare alla redazione della scrittura privata né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima, ma ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla.
Al disponente sarà fornita la ricevuta di avvenuta consegna e deposito.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
FIDUCIARIO
La Legge prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
MODALITA' DI CONSEGNA
Nel Comune di Milis le richieste di iscrizione al registro e le DAT vanno consegnate personalmente presso l'ufficio di Stato Civile e il disponente dovrà presentarsi munito di:
- documento d'identità in corso di validità
- documento contenente la DAT
Alla consegna l'istanza viene protocollata e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Per approfondimenti, consultare:
· Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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REGOLAMENTO D.A.T. | ![]() |
169 kb |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DISPONENTE | ![]() |
42 kb |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FIDUCIARIO | ![]() |
35 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizi Demografici |
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Referente: | Alessandra Cruccu |
Indirizzo: | Piazza Marconi 4, 09070 Milis (OR) |
Telefono: | 078351665-0783-518208 |
Fax: | 078351680 |
Email: | anagrafe@comune.milis.or.it |
Email certificata: | |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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